Pensioni italiane erogate a residenti negli Emirati Arabi Uniti: il regime fiscale applicabile ai sensi della Convenzione bilaterale del 1995
Premessa
Il numero di cittadini italiani residenti negli Emirati Arabi Uniti è in costante crescita, e con esso aumenta la rilevanza delle questioni fiscali connesse alla percezione di redditi di fonte italiana — tra cui, in misura significativa, le prestazioni pensionistiche. Il presente contributo intende offrire una panoramica del quadro normativo convenzionale applicabile, con l’obiettivo di illustrare come Kelmer Group possa supportare i propri clienti nella corretta gestione di queste posizioni.
Il quadro convenzionale: la Convenzione Italia – UAE del 1995
La Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è stata firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995 e ratificata in Italia con legge n. 309 del 28 agosto 1997. L’accordo disciplina il trattamento fiscale delle principali categorie di reddito percepite da soggetti residenti in uno dei due Stati contraenti.
Con riferimento specifico alle pensioni e alle remunerazioni analoghe, la Convenzione prevede che tali somme, quando corrisposte a un residente degli Emirati Arabi Uniti, siano imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario. Considerato che gli Emirati Arabi Uniti non applicano un’imposta sul reddito delle persone fisiche, il beneficiario residente negli EAU non è soggetto a tassazione né in Italia né nel paese di residenza, a condizione che la propria posizione fiscale sia correttamente configurata e documentata.
Condizioni per l’applicazione dei benefici convenzionali
L’applicazione delle disposizioni convenzionali non è automatica: essa richiede che il beneficiario dimostri — in modo formale e documentato — la propria qualità di residente fiscale negli Emirati Arabi Uniti ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione stessa. In tale prospettiva, assumono rilievo:
- La corretta iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e il relativo aggiornamento.
- La disponibilità di documentazione attestante la residenza fiscale negli EAU, come richiesto dall’articolo 28, paragrafo 2 della Convenzione.
- La verifica dell’assenza di elementi che possano far presumere il mantenimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
- La gestione proattiva degli obblighi dichiarativi e dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria italiana.
- La presentazione annuale della dichiarazione di esistenza in vita richiesta dall’ente previdenziale erogante (tipicamente INPS), necessaria per il mantenimento dell’erogazione della pensione all’estero senza interruzioni o sospensioni.
- La permanenza nel tempo di tutti i requisiti sopra indicati per l’intera durata del trasferimento della pensione all’estero. La sussistenza delle condizioni convenzionali deve essere verificata non soltanto al momento della presentazione della domanda, ma mantenuta in modo continuativo: il venir meno anche di uno solo dei requisiti (ad esempio il rientro della residenza fiscale in Italia, la cancellazione dall’AIRE, o la perdita dello status di residente UAE) comporta la decadenza immediata dai benefici convenzionali e la ripresa dell’obbligo di ritenuta IRPEF.
La recente giurisprudenza di legittimità, tra cui si segnala l’Ordinanza n. 35284/2024 della Corte di Cassazione, conferma l’importanza di una documentazione completa e coerente per sostenere la posizione del contribuente in sede di verifica o contenzioso.
Rimborso delle ritenute IRPEF indebitamente applicate
Per i soggetti che percepiscono una pensione all’estero è possibile richiedere il rimborso delle ritenute fiscali eventualmente applicate, anche con effetto retroattivo fino a 48 mesi, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla Convenzione. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 602/1973, le ritenute operate in assenza di obbligazione tributaria ai sensi del diritto convenzionale devono considerarsi indebite e sono pertanto rimborsabili. Kelmer Group è in grado di assistere i propri clienti nella predisposizione e presentazione dei relativi ricorsi.
Il servizio di assistenza dedicato di Kelmer Group
Kelmer Group supporta persone fisiche e imprese italiane nel mercato degli Emirati Arabi Uniti, offrendo — anche in materia fiscale e regolamentare — un servizio strutturato in collaborazione con professionisti legali specializzati in diritto tributario internazionale.
Per i clienti che percepiscono pensioni italiane in qualità di residenti negli EAU, il nostro supporto comprende:
- Analisi della posizione di residenza fiscale in relazione alla Convenzione bilaterale.
- Verifica dell’applicabilità e della corretta fruizione dei benefici convenzionali.
- Assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria ai fini della tutela in sede di verifica.
- Coordinamento con esperti legali e fiscali qualificati per la gestione integrata della posizione del cliente.
- Assistenza nei ricorsi per il rimborso delle ritenute IRPEF indebitamente applicate.
Kelmer Group offre inoltre consulenze personalizzate in materia previdenziale, per supportare i clienti nella valutazione della propria posizione contributiva e delle opzioni disponibili in relazione alla situazione individuale.
Per un primo confronto sulla propria situazione, è possibile contattare il team di Kelmer Group per una valutazione preliminare senza impegno.
Nota: Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale o fiscale. Per la valutazione della propria situazione individuale, si raccomanda di rivolgersi a un professionista qualificato. Kelmer Group opera in collaborazione con consulenti legali e fiscali abilitati.