Questo articolo ha l’obiettivo di approfondire il tema dei poteri dei directors (amministratori) delle companies limited by shares costituite in Irlanda , Inghilterra e Galles.
- Le companies irlandesi / inglesi e la personalità giuridica
Le companies limited by shares in Irlanda Inghilterra e Galles sono società di capitali e persone giuridiche, vale a dire un vero e proprio soggetto giuridico distinto dai soci. Da ciò ne consegue che la società può essere titolare di posizioni giuridiche soggettive (i.e. diritti, obblighi) come accade in Italia per le società di capitali e con personalità giuridica in generale.
- Le restrizioni portate dalla objects clause negli statuti societari
Prima dell’entrata in vigore del Companies Act 2006 in Inghilterra e dal Companies Acta 2014 in Irlanda , le companies avevano l’obbligo di descrivere in modo molto particolareggiato l’oggetto sociale (company’s objects) nell’atto costitutivo e statuto della società. In mancanza di ciò, rischiavano che una qualsiasi attività che non rientrasse tra quelle individuate nella objects clause, potesse essere impugnata e dichiarata nulla come atto ultra vires (cioè compiuto al di fuori dei poteri della società).
La ragione di una tale limitazione risiedeva nella volontà del legislatore di tutelare l’investimento degli azionisti e fare in modo che la gestione della società (c.d. management) fosse in linea con le volontà degli azionisti stessi – nonché di fornire protezione agli eventuali creditori della società. Bisogna però specificare che davanti a terzi gli atti dell’amministratore (seppur ultra vires) sono comunque giuridicamente vincolanti per la societá , che puó rivalersi solo sul Director.
Tuttavia, come si può facilmente immaginare, una interpretazione letterale e rigida della objects clause ha portato nel tempo moltissimi problemi pratici e contenziosi giudiziari, paralizzando di fatto in molti casi le attività delle società commerciali (Ashbury Railway Carriage and Iron Co Ltd v Richie, 1875).
- Le innovazioni del Companies Act 2006(Inghilterra e Galles) e Companies Act 2014 (Irlanda)
Con i Companies Act sopra citati si è voluto rimuovere questa limitazione, rendendo non più obbligatoria la objects clause nei documenti costitutivi delle companies , e riconoscendo anche alle società costituite anteriormente all’entrata in vigore della legge, la facoltà di rimuovere tale clausola dagli statuti societari.
- Poteri dei directors nella company limited by shares
Gli statuti dalle companies limited by shares consistono nei modelli forniti dal legislatore stesso nell’ambito dei vari Companies Act, che in linea di massima vengono adottati tal quale dalle società, al momento della loro costituzione.
Questi modelli di statuto prevedono la delega ai directors (amministratori) dei poteri di gestione e amministrazione del “day-to-day control” della società.
Questa separazione di competenze tra azionisti e amministratori delle società è molto netta nel sistema anglosassone. L’art. 3 dei modelli di statuto sia della private sia della public company limited by shares, prevede che i directors abbiano poteri di gestione della società nelle attività riguardanti il business senza alcuna limitazione, salvo diversamente previsto dallo statuto: “…subject to the articles, the directors of the company are responsible for the management of the company’s business, for which purpose they may exercise all the powers of the company”.
Il noto caso Automatic Self-Cleansing Filter Syndicate Co Ltd v Cuninghame (1906) sancisce il principio della prevalenza delle decisioni dei directors sulle diverse volontà espresse dagli azionisti, nella misura in cui le scelte dei directors siano fatte nell’interesse della società.
- Conclusioni
La concomitanza dei due fattori ricorrenti nelle companies inglesi – i.e. l’assenza di una descrizione specifica dell’oggetto sociale e ampi poteri dei directors nello statuto – può facilmente generare un “disappointment” negli azionisti che non avranno grande margine di manovra e controllo sulle decisioni relative al business, pur avendo una partecipazione, magari anche rilevante, al capitale azionario della società.
AUTHORS:
Pietro Marini, Marketing Manager at Kelmer Group
Isabella Ortica, Chartered Accountant at Kelmer Dublin
E: london@draculappd1.sg-host.com
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